Il 27 aprile 2013 è stata avviata l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;
d) sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
e) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Per gli eventi di cui alla lettera d) ed e), la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro
Lettera circolare del 10 aprile 2020
Lettera Circolare ABI su comunicazione Consap S.p.A modalit di sospensione delle rate del mutuo
Lettera Circolare ABI sulle nuove FAQ sul sito internet di Consap S.p.A
Lettera Circolare ABI sul Decreto del Ministero delleconomia e delle finanze 25 marzo 2020
